Sez. L, Sentenza n. 5590 del 19/03/2004 (Rv. 571353 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Rinvio dell'udienza di discussione - Obbligo di comunicarlo alle parti ove disposto per l'udienza immediatamente successiva - Sussistenza - Omessa comunicazione - Conseguenze -.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE
Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio della udienza di discussione del giudizio di appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti costituite, a meno che tale rinvio non venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa; la sentenza emessa dal giudice d'appello all'udienza di rinvio tenutasi pur in difetto di comunicazione, e alla quale non tutte le parti siano comparse, è affetta da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)