Sez. 6, Ordinanza n. 19532 del 05/03/2018 Cc. (dep. 04/05/2018) Rv. 273381 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Ricusazione dei componenti di una sezione della Corte di Cassazione - Decisione da parte di colleghi dei giudici ricusati appartenenti ad altra sezione - Garanzia di imparzialità - Sussistenza.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE
In tema di ricusazione avanzata nei confronti dei componenti di una sezione della Corte di Cassazione, non lede il principio di imparzialità del giudice il fatto che il collegio chiamato a decidere sia composto da colleghi dei giudici ricusati, pur se appartenenti ad altra sezione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta all'art. 40, comma 2, cod. proc. pen. attua un corretto bilanciamento tra la garanzia di imparzialità e l'esigenza di evitare una situazione di stallo processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)