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Sez. 5, Sentenza n. 18522 del 07/03/2017 Cc. (dep. 13/04/2017) Rv. 269896 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Dichiarazione di inammissibilità - Udienza camerale - Assenza - Violazione dell'art. 6 CEDU - Violazione dell'art. 111 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269896-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., 6 CEDU) e dei principi del giusto processso (art. 111 Cost.), nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poichè, quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all'art. 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di ricusazione presentata in relazione ad un procedimento per incidente di esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)