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Sez. 1, Sentenza n. 5953 del 28/05/1993 (Rv. 482548 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - In genere | Imposta annua in abbonamento dovuta dagli istituti di credito agrario ex art. 21 legge n. 1760 del 1928 - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482548-01

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - In genere

L'imposta annua in abbonamento dovuta agli istituti di credito agrario a norma dell'art. 21 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 deve essere commisurata al capitale impiegato nel settore del credito agrario, da intendersi come l'importo delle somme erogate in operazioni di credito agrario in ciascun esercizio e non già come tutti i capitali che risultano impiegati nel detto settore alla fine di ogni esercizio, ancorché in dipendenza di operazioni compiute in precedenti esercizi.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1928 num. 1660 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)