Sez. 3, Sentenza n. 1682 del 26/02/1999 (Rv. 523683 - 01)
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE | Regime vincolistico - Comunicazione - Diffida del locatore al conduttore di dare comunicazione della effettuata sublocazione - Omessa comunicazione - Conseguenze - Risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e seguenti cod. civ.
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani, la disposizione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 - secondo cui, in mancanza di patto contrario, il conduttore ha facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati - ha regolato ex novo l'istituto della sublocazione degli immobili ad uso abitativo, nulla prevedendo per il caso di omessa comunicazione. Pertanto, devono ritenersi abrogate per incompatibilità con la nuova normativa le disposizioni che disciplinano diversamente la materia nel vigore della legge n. 253 del 1950, ivi compreso l'art. 23 che, al fine di consentire l'aumento supplementare del canone previsto dal precedente art. 17 per il caso di sublocazione, comminava la risoluzione automatica del contratto di locazione ove il conduttore, sebbene diffidato, avesse omesso di fare la prescritta comunicazione al locatore, con la conseguenza che qualora il locatore chieda con riguardo a tale omissione la risoluzione del contratto, trovano applicazione le norme ordinarie che disciplinano la risoluzione per inadempimento(artt. 1453 e seguenti cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 17, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 23, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)