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Sez. L, Sentenza n. 10409 del 22/10/1997 (Rv. 509152 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione - Applicazione da parte del giudice di merito del termine contrattuale di decadenza inerente alle sanzioni conservative - Vizio di omessa considerazione della maggiore complessità delle fattispecie relative ai licenziamenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509152-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il giudice di merito che apoditticamente ritenga applicabile " per ragioni logiche " anche ad un licenziamento disciplinare la clausola del contratto collettivo che, in relazione alle sanzioni conservative - prese in esame in una sezione del contratto diversa da quella inerente ai licenziamenti - preveda che il provvedimento disciplinare debba essere comunicato entro dieci giorni dal termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni, incorre nel vizio di omesso esame di elementi rilevanti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), avendo trascurato di considerare che la brevità del termine mal si concilia con la rilevante entità o gravità dei fatti che giustificano le sanzioni espulsive, la cui applicazione deve essere preceduta, in linea di massima, da indagini adeguate e correlate valutazioni.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)