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Sez. 3, Sentenza n. 1415 del 10/05/1972 (Rv. 358014 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - PARTE ESTROMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - LEGITTIMAZIONE ALL'OPPOSIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358014-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - PARTE ESTROMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - LEGITTIMAZIONE ALL'OPPOSIZIONE - CONDIZIONI.*

La parte che sia stata estromessa dal processo con provvedimento del giudice istruttore, tenuto fermo sia con la sentenza di primo che di secondo grado, assume la posizione di terzo rispetto alla sentenza pronunziata nei confronti delle parti rimaste in causa ed e legittimato, se ne ricorrono gli altri presupposti, a proporre la domanda di opposizione prevista dall'art 404, primo comma cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 272, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)