diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1438 del 09/02/2000 (Rv. 533664 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Litisconsorte necessario pretermesso - Legittimazione alla opposizione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533664-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il litisconsorte necessario pretermesso che sia intervenuto nel processo assume la posizione di terzo rispetto alla sentenza pronunziata nei confronti delle altre parti in causa, ed è, pertanto, legittimato a proporre la domanda di opposizione ex art. 404 cod. proc. civ., qualora il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi, con la predetta sentenza, in ordine alla sua posizione, e tale vizio di omessa pronuncia non sia stato dedotto mediante impugnazione, né il litisconsorte stesso abbia partecipato ai successivi gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)