diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4322 del 28/06/1986 (Rv. 447089 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - ACQUIRENTE DI FONDO RUSTICO CON I BENEFICI DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - DIRITTO A FAR CESSARE L'AFFITTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447089-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - ACQUIRENTE DI FONDO RUSTICO CON I BENEFICI DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - DIRITTO A FAR CESSARE L'AFFITTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Perché l'acquirente di fondo rustico con i benefici della piccola proprietà contadina possa far cessare, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del d.l. n. 114 del 1948, il contratto di affitto avente ad oggetto il fondo acquistato, è sufficiente che possa essere considerato coltivatore diretto a norma dell'art. 31, primo comma, della legge n. 590 del 1965 e, cioè, che la forza lavorativa del suo nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del fondo, non restando più - dopo siffatta normativa - la qualifica di piccolo proprietario contadino ancorata ai parametri di cui al d.l. n. 114 del 1948. (V 1742/82, mass n 419585).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/02/1948 num. 114 art. 8, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)