Sez. 3, Sentenza n. 542 del 08/03/1967 (Rv. 326502 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA STATUIZIONE SULLE SPESE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA STATUIZIONE SULLE SPESE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Qualora nel dispositivo della sentenza del giudice del merito venga del tutto omessa la liquidazione delle spese, a tale omissione puo rimediarsi mediante ricorso al procedimento per la correzione delle omissioni e degli errori materiali o di calcolo sempre che l'errore non investa il contenuto della pronuncia. (nella specie, il giudice di appello, dopo aver riconosciuto spettante alla parte vincitrice il rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio, aveva liquidato le sole spese relative al grado di appello, omettendo completamente la liquidazione delle spese di primo grado). (Cfr. 322006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)