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Sez. 3, Sentenza n. 542 del 08/03/1967 (Rv. 326502 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA STATUIZIONE SULLE SPESE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326502-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA STATUIZIONE SULLE SPESE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Qualora nel dispositivo della sentenza del giudice del merito venga del tutto omessa la liquidazione delle spese, a tale omissione puo rimediarsi mediante ricorso al procedimento per la correzione delle omissioni e degli errori materiali o di calcolo sempre che l'errore non investa il contenuto della pronuncia. (nella specie, il giudice di appello, dopo aver riconosciuto spettante alla parte vincitrice il rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio, aveva liquidato le sole spese relative al grado di appello, omettendo completamente la liquidazione delle spese di primo grado). (Cfr. 322006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)