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Sez. 3, Sentenza n. 255 del 11/01/2006 (Rv. 586610 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore e\o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod.proc.civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586610-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice. (La S.C. ha pertanto cassato la sentenza, rinviandola al giudice di merito per la quantificazione delle spese del giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)