Sez. 3, Sentenza n. 16921 del 21/07/2009 (Rv. 609399 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI | Vendita di cosa futura avente ad oggetto beni immobili - Trascrizione - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI
In tema di trascrizione, anche la vendita di cosa futura, ove abbia per oggetto beni immobili, è soggetta, per opporne gli effetti ai terzi, a trascrizione, che grava inizialmente sul terreno e, in virtù del principio dell'elasticità del dominio, potenzialmente sulla costruzione, non rilevando in contrario che la proprietà del bene oggetto del contratto si trasferisca all'acquirente non alla data dell'accordo, bensì nel momento in cui il bene medesimo sia venuto ad esistenza. (Nella fattispecie, relativa alla compravendita di un immobile da costruire, poiché un terzo creditore del costruttore aveva iscritto ipoteca sull'immobile, prima che gli acquirenti avessero trascritto sia il contratto che la domanda giudiziale di accertamento della proprietà, la sentenza di accoglimento è stata ritenuta non opponibile al creditore ipotecario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 619, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)