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Sez. 2, Sentenza n. 2126 del 10/03/1997 (Rv. 502912 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI | Vendita di cosa futura - Effetto traslativo - Momento di verificamento - Trascrizione - Effetti - Nei confronti di terzi acquirenti dello stesso bene con atto non trascritto o trascritto posteriormente - Rilevanza - Nei confronti di colui che ha trascritto una domanda contro il dante causa dell'acquirente del bene futuro, prima della venuta ad esistenza di questo - Indifferenza ex art. 111 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1997-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502912-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI

Nella vendita di cosa futura - (art. 1472 cod. civ.) - l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene (nella specie appartamento da costruire) è venuto ad esistenza nella sua completezza, restando irrilevante soltanto la mancanza di rifiniture o di qualche accessorio non indispensabile alla sua utilizzazione; pertanto la trascrizione - legittima, ai sensi dell'art. 2643 cod. civ. - di una vendita di cosa futura è idonea a rendere opponibile il relativo diritto, allorché verrà ad esistenza, agli acquirenti dello stesso bene che non hanno trascritto o hanno trascritto posteriormente il loro titolo, ma è irrilevante ai fini (art. 111 cod. proc. civ.) dell'opponibilità all'acquirente di bene futuro della domanda trascritta nei confronti del suo dante causa prima della venuta ad esistenza di tale bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)