Sez. L, Sentenza n. 12223 del 13/11/1992 (Rv. 479517 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale | Di dirigente d'azienda industriale senza giustificazione - Azione proposta davanti al collegio arbitrale per la determinazione dell'indennità supplementare in forza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Proposizione della medesima azione in sede giudiziaria - Inammissibilità - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale
Il dirigente di azienda industriale, che, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, concretante una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale - senza che a ciò si sia opposta la controparte - per la determinazione dell'indennità supplementare in relazione alla mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all'utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal dirigente medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Contr. Coll. 16/05/1985 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)