Sez. L, Sentenza n. 1937 del 27/01/2011 (Rv. 616260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE | Licenziamento di dirigente di azienda industriale senza giustificazione - Azione proposta davanti al collegio arbitrale per la determinazione dell'indennità supplementare in forza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Proposizione della medesima azione in sede giudiziaria - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Il dirigente di azienda industriale, che, ai sensi degli artt. 19 e 22 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, integranti una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la controparte, per la determinazione dell'indennità supplementare dovuta in ragione della mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all'utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal dirigente medesimo; ove questi, invece, non abbia attivato, la procedura arbitrale, ben può proporre l'azione giudiziaria, in conformità al principio di alternatività delle tutele consentite in relazione alla specificità delle ipotesi delle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 5, primo comma, legge n. 533 del 1973. (Nella specie, la S.C. - in applicazione del suindicato principio di diritto - ha confermato l'impugnata sentenza che aveva accertato che il Collegio arbitrale non doveva essere preventivamente adito ai sensi dell'art. 19 del suindicato CCNL e che legittimamente la cognizione della vertenza relativa alla legittimità del licenziamento ai fini della corresponsione della indennità supplementare nella misura massima era stata devoluta alla giustizia ordinaria).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1985 art. 19, Contr. Coll. 16/05/1985 art. 22, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)