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Sez. 4, Sentenza n. 11197 del 21/12/2011 Ud. (dep. 22/03/2012) Rv. 252152 - 01

LAVORO - IN GENERE | Rischi connessi all'esposizione all'amianto - Predisposizione del piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto - Accertamenti svolti dall'ARPA su sollecitazione dell'impresa, in adempimento dell'art. 34 D.Lgs. n. 277 del 1991 - Avviso all'interessato, ex art. 223, disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252152-01

LAVORO - IN GENERE

In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, l'attività svolta dall'organo di vigilanza, nella specie l'ARPA, in attuazione degli adempimenti dell'art. 34 D.Lgs. n. 277 del 1991 - per il quale il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto con le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori- non costituisce attività ispettiva e di controllo, ai sensi dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., ma attività preordinata ad accertare e valutare, su impulso dello stesso datore di lavoro, l'adeguatezza del predetto piano, in virtù della procedura di cui al succitato art. 34 D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che, in tal caso, non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., non sono applicabili le garanzie per essa previste, e cioè l'avviso all'interessato ed al difensore, e sono utilizzabili i risultati degli accertamenti svolti dall'organo di vigilanza in assenza dei predetti avvisi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 34, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)