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Sez. 3, Sentenza n. 10218 del 07/02/2006 Ud. (dep. 23/03/2006) Rv. 234059 - 01

LAVORO - IN GENERE | Tutela dei lavoratori - Rischi connessi all'esposizione all'amianto - Reato di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 277 del 1991 - Obbligo di indicare nel piano di lavoro la quantità di materiale da rimuovere - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234059-01

LAVORO - IN GENERE

L'omessa indicazione nel piano di lavoro del quantitativo di materiale contenente amianto da rimuovere non configura il reato dell'art. 34 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, sanzionando la predetta disposizione unicamente l'omissione della predisposizione, da parte del datore di lavoro, del piano di lavoro da inviare in copia all'organo di vigilanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)