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Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie

Testo vigente

Art. 117 E' abrogato

Sezione VI. Dell'ammortizzazione dei vecchi crediti ipotecari

Art. 118 E' abrogato

Art. 119 E' abrogato

Art. 120 E' abrogato

Art. 121 E' abrogato

Sezione VII. Delle notificazioni

Art. 122

1. Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale.

Art. 123

1. I decreti tavolari devono essere notificati:

  1. 1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante;

  2. 2° al titolare del diritto tavolare che viene trasferito, modificato o estinto;

  3. 3° a colui contro il quale si esegue un'annotazione tavolare;

  4. 4° nel caso della cancellazione totale o parziale di una iscrizione, inoltre a tutti coloro a profitto dei quali sono iscritte sul diritto cancellato ulteriori intavolazioni o prenotazioni;

  5. 5° nel caso d'intavolazioni o prenotazioni con le quali vengono trasferiti diritti gia' iscritti in favore di terze persone, anche al proprietario dell'immobile;

  6. 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprieta', di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto.

Art. 123-bis

1. E' ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'art. 141 Codice procedura civile.

2. Se detta nomina e' fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale.

Art. 125

1. La mancata o irregolare notificazione non costituisce motivo di nullita' dell'iscrizione tavolare. Chi pretende un diritto o la liberazione da un obbligo, in seguito ad un'iscrizione tavolare, non e' tenuto a provare la seguita notificazione.

Sezione VIII. Del reclamo

§ 1. Presentazione del reclamo

Art. 126

1. I decreti tavolari non sono revocabili ne' modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

2. Contro di essi e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.67

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.7

Art. 127

1. Il termine di reclamo e' di 60 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato.

Art. 128

1. Il giudice tavolare deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione e notificare d'ufficio la presentazione del reclamo alle persone a cui e' stato notificato il decreto impugnato, ad eccezione del reclamante.67

Art. 129

1. Il reclamo diretto contro un decreto tavolare e' annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio.

Art. 130

1. Il decreto del tribunale deve essere comunicato d'ufficio al giudice tavolare, che ha pronunciato il decreto impugnato, con la restituzione dei documenti originali e deve essere notificato, a cura dell'ufficio tavolare, a termini degli articoli 122 e 123.

Art. 130-bis

1. Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, e' ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

2. Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli articoli 126, 128 e 129.

3. Il decreto della Corte d'appello, contro il quale non e' ammessa alcuna impugnazione, e' comunicato d'ufficio al giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo.

Art. 130-ter

1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti.14

§ 2. Effetti della decisione sul reclamo

Art. 131

1. Se e' respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati.

Art. 132

1. Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, e' stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda.

Art. 133

1. Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, e' revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

2. Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione e' cancellata; se invece il decreto del tribunale e' confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria.