Sez. 3, Sentenza n. 2973 del 10/10/1972 (Rv. 360721 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CONFIGURABILITA DI CAUSE INSCINDIBILI - CONDIZIONI - IMPUTAZIONE AL TERZO DEL FATTO GENETICO DELLA RESPONSABILITA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE.*
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CONFIGURABILITA DI CAUSE INSCINDIBILI - CONDIZIONI - IMPUTAZIONE AL TERZO DEL FATTO GENETICO DELLA RESPONSABILITA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE.*
Anche nel caso di garanzia impropria si puo creare una stretta connessione e interdipendenza, che da luogo ad una ipotesi di causa inscindibile, qualora il convenuto abbia chiamato nel processo il terzo non solo ai fini di una eventuale rivalsa ma anche per la necessita della trattazione della causa e della sua definizione in rapporto all'assunto che al terzo e unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilita. Ne consegue, in tal caso, che competente a giudicare della causa accessoria di garanzia impropria e il giudice della causa principale. (Conf 3110'68, mass n 336008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)