Sez. U, Sentenza n. 13968 del 26/07/2004 (Rv. 576455 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - GARANZIA | Chiamata del terzo ex art. 106 cod. proc. civ. - Eccezione di incompetenza svolta dal terzo, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. civ. - Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia o accordo tra attore e convenuto della causa principale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - GARANZIA
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., chiede di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il <simultaneus processus> con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Più in particolare, comportando la chiamata del terzo in garanzia una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che lo stesso non è stato attenuato dalla riforma del codice di rito operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, che pure ha limitato l'importanza del rispetto delle regole di competenza, mediante la nuova disciplina dell'art. 38 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 1586, Cod. Civ. art. 1485, Cod. Civ. art. 797, Cod. Civ. art. 1553, Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1953, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)