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Sez. 3, Sentenza n. 396 del 03/02/1975 (Rv. 373644 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLA SOMMA VERSATA IN CONVERSIONE - NATURA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESPERIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373644-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLA SOMMA VERSATA IN CONVERSIONE - NATURA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESPERIBILITA.*

Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione dispone lo svincolo, in favore del debitore, della somma versata in conversione di un pignoramento immobiliare, rientra, al pari di quello di ammissione della conversione, nella categoria degli Atti esecutivi, e contro di esso e esperibile, da parte dei creditori, che lamentino la lesione del loro diritto, l'opposizione agli Atti esecutivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)