Sez. 1, Sentenza n. 1145 del 11/02/1999 (Rv. 523123 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Somme versate dal debitore esecutato - Attribuzione ai creditori - Residuo attivo - Consegna al debitore - Necessità (art. 510 cod. proc. civ.) - Compensazione con credito vantato verso l'esecutato dall'istituto di credito originariamente reso irritualmente depositario della somma versata in sede di conversione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE
Le somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento, divenendo esse stesse assoggettate al vincolo esecutivo, devono, in caso di residuo attivo, essere "in parte qua" riconsegnate al debitore stesso secondo le forme di cui all'art. 510 comma terzo cod. proc. civ., senza che a diverse conclusioni possa indurre la circostanza che la conversione del pignoramento sia stata (come nella specie) irritualmente attuata attraverso il deposito di due libretti nominativi vincolati all'ordine del giudice ed intestati al debitore, anziché mediante versamento di una somma di danaro da depositarsi a cura del cancelliere (art. 495 cod. proc. civ.), ovvero deposito di libretto bancario intestato al creditore (arg. ex art. 495, comma sesto nel testo anteriore alla novella del 1990), costituendo, in tal caso, il deposito dei libretti nominativi una mera irregolarità formale (non ostativa al raggiungimento dello scopo della conversione, per essere stati, da un lato, i beni pignorati liberati dal vincolo, per essere stato, dall'altro, il creditore interamente soddisfatto con parte delle somme depositate sui detti libretti). L'iniziale deviazione dallo schema tipico del procedimento non esclude, in ogni caso, la necessità di ripristinarne le forme legali, attraverso l'ordine di restituzione delle somme residue al debitore esecutato da eseguirsi a cura della cancelleria mediante richiesta all'istituto di credito dell'emissione di un assegno circolare intestato al debitore stesso, con la conseguenza che, prima dell'esaurimento di tale procedura, con correlata consegna del residuo al debitore, l'istituto di credito depositario delle somme, se a sua volta creditore dell'esecutato, non può legittimamente trattenere le somme residue a titolo di compensazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)