diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 21/02/1997 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207078 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Procedimento - Sostituzione del giudice astenuto - Legittimazione e criteri.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207078-01

REATI MILITARI - IN GENERE

Spetta al Presidente della Corte militare d'appello, che abbia accolto la dichiarazione di astensione di componente di tribunale militare, valutare l'opportunità di disporre, mediante provvedimento motivato di supplenza o di applicazione, reso necessario dall'impossibilità di funzionamento di quell'organo giudicante e soggetto al controllo del Consiglio della magistratura militare, la sostituzione del giudice astenuto con altro magistrato designato secondo le regole dell'ordinamento giudiziario militare, sostanzialmente contenuto nella legge 7 maggio 1981 n. 180, il cui art. 1 rinvia alle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che trovano applicazione, per la sostituzione del giudice astenuto, i criteri obiettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio della magistratura militare con la circolare 9 giugno 1992 n. 22, integrata da numerose deliberazioni successive, l'ultima delle quali in data 17 settembre 1996, nonché dalla disposizione dell'art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, la quale prevede, come "extrema ratio" per la sostituzione del giudice impedito in via d'urgenza, la procedura di variazione tabellare immediatamente esecutiva, salvo il successivo controllo dell'organo di autogoverno). Conf., in tema di processo dinanzi all'a.g. ordinaria, Sez. I, 14 febbraio 1997, Grillo, in corso di massimazione e, in fattispecie identiche a quelle di cui alla massima che precede, le sentenze, rese dalla stessa sezione all'udienza camerale del 21 febbraio 1997, con i numeri dal 1277 al 1418 e dal n. 1421 al 1440.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 CORTE COST., Legge 07/05/1981 num. 180 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1988 num. 561 art. 1 com. 3 CORTE COST., DPR 24/03/1989 num. 158, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 449 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)