diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 220 del 12/03/1996 (Rv. 496286 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Riserva della decisione sulla eccezione di incompetenza e ammissione della prova dedotta dall'attore - Pronuncia sulla competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenza - Istanza di regolamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496286-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel provvedimento con cui il giudice, "riservata la decisione sulla competenza", contestata dal convenuto, ammetta la prova testimoniale dedotta dall'attore non è configurabile - sia per il carattere ordinatorio del provvedimento stesso sia per l'espressa riserva anzidetta - alcuna pronuncia (nè esplicita né implicita) sulla competenza, che renda ammissibile l'istanza di regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)