Sez. 2, Sentenza n. 10608 del 01/04/1987 Ud. (dep. 09/10/1987) Rv. 176827 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - CONSEGUENZA DELLA INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ ASSOLUTA - INSUSSISTENZA - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - CONSEGUENZA DELLA INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ ASSOLUTA - INSUSSISTENZA - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA.*
Le cause di incompatibilità di cui all'art. 61 cod. proc. pen., al pari delle cause che possono determinare l'astensione o costituire motivo di ricusazione del giudice, non essendo idonee a privare il giudice della capacità di giudicare (in quanto non fanno venir meno la capacità generale dell'organo giudicante legalmente investito della potestà di decidere) non danno luogo a nullità assoluta, ma soltanto relativa, sanata ove le parti non abbiano sperimentato il rimedio della ricusazione nei modi e nei termini previsti a pena di inammissibilità. (Conf mass n 162012).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)