Sez. 5, Sentenza n. 3475 del 02/12/1983 Cc. (dep. 04/01/1984) Rv. 162012 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - CONSEGUENZE DELLA INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ ASSOLUTA - INSUSSISTENZA - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - CONSEGUENZE DELLA INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ ASSOLUTA - INSUSSISTENZA - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA.*
Le cause di incompatibilità, al pari delle altre cause che possono determinare l'astensione o costituire motivo di ricusazione del giudice, non sono idonee a privare il giudice della capacità di giudicare in quanto non fanno venire meno la capacità generale dell'organo giudicante, legalmente investito della potestà di decidere, e non danno luogo a nullità assoluta, ma soltanto relativa, sanata ove le parti non abbiano sperimentato il rimedio della ricusazione nei modi e nei termini previsti a pena di inammissibilità. (Conf mass n 089424; (Conf mass n 152455; (Conf mass n 151587, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)