Sez. 4, Sentenza n. 37751 del 13/06/2003 Cc. (dep. 03/10/2003) Rv. 226175 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Conversazioni telefoniche con utente all'estero - Intercettazione tecnicamente "necessitata" di telefonate dirette anche ad altre utenze - Autorizzazione giudiziale implicitamente estesa a tutte le intercettazioni - Sussistenza - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche dirette a un'utenza all'estero, la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile - quello del cd. istradamento, comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate dirette verso utenze con numeri aventi le prime cifre identiche - fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente e implicitamente a investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettate. Di conseguenza, seppure "strumentali" e finalizzate a intercettare l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguente piena utilizzabilità dei relativi risultati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)