Sez. 6, Sentenza n. 7258 del 02/11/2004 Ud. (dep. 24/02/2005) Rv. 231467 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Telefonate concernenti un'utenza estera - Utilizzazione della tecnica del cosiddetto "istradamento" - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, è legittima l'utilizzazione della tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa una apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato. (In motivazione la Corte ha anche precisato che la tecnica, posto che il provvedimento autorizzativo estende implicitamente i propri effetti a tutte le operazioni strumentali, non comporta l'intercettazione illegale di chiamate concernenti utenze non sottoposte ad indagine, e consiste in una semplice forma di attuazione del controllo, tanto che la sua utilizzazione non richiede indicazioni formali del P.M.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)