Sez. L, Sentenza n. 3225 del 15/05/1980 (Rv. 407019 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SOPPRESSIONE DEI TERMINI DI DECADENZA EX ART 2 QUATER DELLA LEGGE N 114 DEL 1974 - DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE LA PENSIONE DI RIVERSIBILITA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE DI DECADENZA - AMMISSIBILITA - RINNOVAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO - DECORRENZA DI QUEST'ULTIMO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SOPPRESSIONE DEI TERMINI DI DECADENZA EX ART 2 QUATER DELLA LEGGE N 114 DEL 1974 - DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE LA PENSIONE DI RIVERSIBILITA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE DI DECADENZA - AMMISSIBILITA - RINNOVAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO - DECORRENZA DI QUEST'ULTIMO.*
In tema di pensione a favore dei superstiti dell'assicurato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art 2 quater della legge 16 aprile 1974 n 114, che, nel disporre che sono soppressi i termini di decadenza di cui agli artt 24 e 64 della legge 30 aprile 1969 n 154, ha innovato la precedente disciplina, consentendo, mediante la rimozione dei limiti di tempo prima fissati, l'Esercizio, necessariamente successivo alla sua entrata in vigore, del diritto alla pensione di riversibilita, la domanda presentata oltre il termine di decadenza in precedenza fissato e ammissibile ed idonea, senza necessita di essere rinnovata, da quel momento, a produrre i suoi effetti suoi propri, con la conseguenza che, in caso di accertata sussistenza del diritto alla pensione di riversibilita, quest'ultima decorrera dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n 144 del 1974.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 24 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 64, Legge 16/04/1974 num. 114 art. 2 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)