Sez. L, Sentenza n. 4961 del 20/08/1980 (Rv. 408837 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA EX ART 24 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPPRESSIONE EX ART 2 QUATER DELLA LEGGE N 114 DEL 1974 - EFFETTI - DOMANDA PRESENTATA IN VIA AMMINISTRATIVA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMA LEGGE - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA EX ART 24 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPPRESSIONE EX ART 2 QUATER DELLA LEGGE N 114 DEL 1974 - EFFETTI - DOMANDA PRESENTATA IN VIA AMMINISTRATIVA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMA LEGGE - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA - DECORRENZA.*
L'art 2 quater della legge 16 aprile 1974 n 114, nel sopprimere il termine di decadenza di cui all'art 24 della legge 30 aprile 1969 n 153, ha innovato la precedente disciplina in materia di trattamento di reversibilita, spettante ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente all'1 gennaio 1940, consentendo, mediante la riapertura del termine prima fissato, l'Esercizio - ovviamente successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge n 114 del 1974, del diritto alla pensione di reversibilita; onde, nel disporre appunto per l'avvenire a norma dell'art 11, comma primo, delle preleggi, ha anche fissato una data di decorrenza del trattamento diversa da quella precedentemente stabilita (primo gennaio 1969) per tutte le dette pensioni di riversibilita che sarebbero state richieste nel triennio dalla data di entrata in vigore della legge n 153 del 1969. Pertanto, poiche una domanda presentata in Sede amministrativa prima dell'entrata in vigore della legge n 114 del 1974 e diventata ammissibile ed idonea a produrre i suoi effetti solo a seguito di tale legge, la decorrenza della pensione, ove riconosciuta, va fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge da ultimo citata (primo giugno 1974) e non anche al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. (V 3225/80, mass n 407019).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 24 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 2 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)