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Sez. 3, Sentenza n. 3944 del 16/11/1995 Cc. (dep. 10/01/1995) Rv. 204199 - 01

Edilizia - Disciplina urbanistica | Reato di lottizzazione abusiva - Consumazione - Piano di lottizzazione approvato - Contrarietà agli strumenti urbanistici - Sussistenza del reato - Fattispecie: sequestro preventivo.
Stato
decisa il 1995-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204199-01

Edilizia - Disciplina urbanistica

Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione (approvazione del piano di lottizzazione), sia per contrasto della stessa con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. Pertanto è prospettabile il reato "de quo" laddove sussista un piano di lottizzazione approvato, ma possa affermarsi la contrarietà dello stesso agli strumenti urbanistici sovraordinati. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che aveva rigettato richiesta di riesame e di revoca di sequestro preventivo, la S.C. ha ritenuto non censurabile la circostanza che il Tribunale, ai fini di accertare l'esistenza del "fumus", avesse dato rilievo al fatto che il piano di lottizzazione era stato approvato senza procedere alle necessarie varianti del P.R.G., che, con esso, veniva sostanzialmente modificato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)