Sez. 3, Sentenza n. 11716 del 29/01/2001 Ud. (dep. 26/03/2001) Rv. 221204 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reato di lottizzazione abusiva - Natura di reato a consumazione alternativa - Sussistenza - Fondamento.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Il reato di lottizzazione è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per difetto di autorizzazione sia per il contrasto della stessa con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, sussistendo in capo ai soggetti che partecipano al piano di lottizzazione l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e/o delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione, ed atteso che l'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è soltanto quello di assicurare il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione, ma altresì quello di garantire che lo sviluppo urbanistico si realizzi concretamente in aderenza all'assetto risultante dagli strumenti urbanistici.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)