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Sez. 1, Sentenza n. 1319 del 03/05/1988 Cc. (dep. 30/05/1988) Rv. 178505 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - REATO PER CUI È OBBLIGATORIA LA CATTURA - CONCEDIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178505-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - REATO PER CUI È OBBLIGATORIA LA CATTURA - CONCEDIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La misura degli arresti domiciliari può essere disposta anche in relazione a reati per i quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, anzi deve essere concessa qualora sussistano determinate condizioni soggettive quali, tra l'altro, lo stato di salute particolarmente grave, purché risulti evidente la Mancanza delle ragioni ostative indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., e cioè il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove desunti da elementi specifici, nonché la pericolosità dell'imputato desunta dalla personalità sua e dalle circostanze di fatto in rapporto alle esigenze di tutela della collettività. (V mass n 168758; (Conf mass n 174898; (Conf mass n 168473).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)