Sez. U, Sentenza n. 1911 del 13/07/1963 (Rv. 262936 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - LIQUIDAZIONE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - CAUSE AVENTI AD OGGETTO PAGAMENTO DI SOMME - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA E NON A QUELLA DOMANDATA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - LIQUIDAZIONE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - CAUSE AVENTI AD OGGETTO PAGAMENTO DI SOMME - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA E NON A QUELLA DOMANDATA.*
Alla stregua dell'art 9 della l 1942 n 794, nelle cause aventi ad oggetto pagamento di somme si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domanda, e cio per consentire di moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudizialmente accertato, evitando che domande eventualmente esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)