Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007 (Rv. 598765 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Determinazione del valore della controversia - Criteri - Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione - Condizioni e limiti - Accoglimento parziale della domanda o dell'impugnazione - Riferimento al contenuto effettivo della decisione - Necessità - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Ai fini del rimborso deIle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)