Sez. L, Sentenza n. 3038 del 02/04/1996 (Rv. 496749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento fondato su norma collettiva giustificante il recesso nell'ipotesi di condanna a pena detentiva del lavoratore con sentenza passata in giudicato per fatti non connessi al rapporto di lavoro - Sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - Rilevanza ai fini della configurabilità della fattispecie contrattualmente prevista - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (che disciplina l'applicazione della pena su richiesta) non è una vera e propria sentenza di condanna, essendo a questa equiparata solo a determinati fini, e, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Ne consegue pertanto che, dovendosi escludere che siffatta sentenza possa acquisire autorità di giudicato, la stessa non può rilevare ai fini della definizione di un processo civile avente ad oggetto la legittimità di un licenziamento fondato esclusivamente su una disposizione del contratto collettivo che consente la risoluzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di condanna a pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)