Sez. L, Sentenza n. 6047 del 16/04/2003 (Rv. 562204 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti - Efficacia nel giudizio civile - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il pubblico ministero, pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile. (Nella specie, la S.C ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge o per illogicità della motivazione, la sentenza impugnata per la mancata utilizzazione delle circostanze che sarebbero emerse dalla sentenza di patteggiamento, né sindacabile il mancato apprezzamento, ai fini del giudizio civile, ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., delle risultanze probatorie e documentali concernenti circostanze emerse nel procedimento penale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)