Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010 (Rv. 611572 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Criterio del luogo di commissione dell'illecito - Luogo di accertamento del medesimo - Coincidenza - Presunzione - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile. L'operatività di detta presunzione deve, tuttavia, essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando lo stesso rapporto informativo dell'organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in tema di indebita percezione di aiuti comunitari, aveva affermato la competenza del tribunale del luogo in cui era stata accertata la violazione, anziché di quello del diverso luogo in cui, avendo sede la società cui era stato contestato l'illecito, quest'ultimo doveva considerarsi commesso).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)