Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 24/06/2009 (Rv. 608629 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Competenza per territorio - Luogo in cui è commessa la violazione - Sussistenza - Successiva verbalizzazione dell'accertamento in luogo diverso - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
Ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa si determina con riferimento al luogo in cui è commessa la violazione, che, di regola, coincide - quando non risulti diversamente - con il luogo dell'accertamento, rimanendo irrilevante quello, eventualmente diverso, in cui venga compiuta successivamente la mera verbalizzazione dell'attività di accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)