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Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011 (Rv. 620060 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazione oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, ma ammessa per effetto della sospensione feriale - Luogo della notifica - Art. 330, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2011-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620060-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione proposta oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal 1º comma dell'art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla parte, come invece previsto dal 3º comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)