Sez. 3, Sentenza n. 16945 del 11/11/2003 (Rv. 568064 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza - Aggiunta del periodo di sospensione feriale dei termini, se la causa vi è soggetta - Impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.- Configurabilità- Luogo della notifica- Art. 330, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - .
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'impugnazione proposta entro l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, a cui deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale dei termini se la causa vi è soggetta, costituisce impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ. e pertanto deve esser notificata nei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla parte, come invece previsto dal terzo comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)