diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 06/12/1968 (Rv. 337410 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337410-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La mancata osservanza dell'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica, ex art. 3 cod.proc.pen., non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo posto nell'interesse superiore della giustizia, e non gia a tutela delle parti private. (Conf. Alla sent. 573-67, mass. N.326546).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)