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Sez. 3, Sentenza n. 3687 del 12/11/1969 (Rv. 343936 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RAPPORTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER FATTI COSTITUENTI REATO - MANCANZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343936-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RAPPORTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER FATTI COSTITUENTI REATO - MANCANZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La mancata osservanza dell'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica ex art 3 cod proc pen non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo posto nell'interesse della giustizia e non gia a tutela delle parti private. (Conf 1685-69, massima n 340657 817-69, massima n 339148 379-69, massima n 338417 3906-68, massima n 337410).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)