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Sez. L - , Sentenza n. 9304 del 11/04/2017 (Rv. 644031 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | - Procedimento penale a carico del lavoratore e sospensione cautelare dal servizio - Conseguente sospensione della prestazione retributiva - Art. 27 del c.c.n.l. 16 maggio 1995 comparto Ministeri - Durata della sospensione cautelare superiore a quella della sospensione definitiva - Conguaglio dell'indennità con la retribuzione per il periodo eccedente - Assoluzione o proscioglimento in sede penale - Formula di proscioglimento - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644031-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo il quale quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione deve essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso - espressamente previsto dall'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche ove la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sanzione della sospensione irrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella "piena" (come poi espressamente statuito dall'art. 15 del c.c.n.l. comparto Ministeri del 12 giugno 2003), in quanto, altrimenti, la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 27 com. 7, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)