diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4061 del 14/03/2012 (Rv. 621953 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento penale a carico del lavoratore e sospensione cautelare dal servizio - Conseguente sospensione della prestazione retributiva - Art. 27 del ccnl 16 maggio 1995 comparto Ministeri - Conguaglio dell'indennità con la retribuzione - Proscioglimento con formula piena - Necessità - Altri motivi di proscioglimento - Possibilità - Condizioni - Innovazione rispetto alla previgente disciplina - Sussistenza - Applicabilità agli illeciti precedenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621953-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sospensione cautelare dal servizio nell'impiego pubblico, l'art. 27, comma 7, ccnl comparto Ministeri del 16 maggio 1995, nel prevedere che quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, solo in caso di proscioglimento con formula piena e perciò non necessariamente in ipotesi di proscioglimento per prescrizione, ha innovato rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 96, d.P.R. n. 3 del 1957, che permetteva il conguaglio in tutte le ipotesi di proscioglimento disciplinare. Ne consegue che le nuove disposizioni, trasformando la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo, ossia in pena disciplinare, non si applica agli illeciti disciplinari commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, mentre per gli illeciti successivi, ove venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per una durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione, in relazione alla gravità dell'illecito nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, la potestà di non disporre un conguaglio.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 27 com. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)