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Sez. L, Sentenza n. 11009 del 13/05/2009 (Rv. 608161 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di struttura sanitaria complessa - Procedura concorsuale - Esclusione - Fondamento - Scelta di carattere fiduciario del direttore generale - Esclusione del candidato impossibilitato ad assicurare la permanenza in servizio nel prescritto periodo quinquennale - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608161-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

La procedura per il conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di struttura sanitaria complessa, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale nel conferire l'incarico, con scelta di carattere fiduciario affidata alla sua responsabilità manageriale, ben può ricomprendere, tra gli elementi discrezionali valutabili, l'opportunità di assicurare la gestione del servizio per un determinato arco temporale ritenuto congruo dall'azienda, escludendo (come nella specie) per motivi anagrafici, il candidato che, per essere prossimo al pensionamento, possa assicurare la permanenza in servizio solo per un periodo infraquinquennale, senza che la legittimità di tale decisione possa essere infirmata dalla disposizione della contrattazione collettiva di settore che contempla l'astratta possibilità del conferimento d'incarico per un periodo inferiore ai cinque anni

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)