Sez. L, Sentenza n. 17852 del 31/07/2009 (Rv. 609659 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario - Procedura concorsuale - Esclusione - Fondamento - Scelta di carattere fiduciario del direttore generale - Conseguenze - Applicabilità della legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Obbligo di motivazione da parte del direttore generale - Insussistenza - Limiti - Osservanza regole di carattere e buona fede - Riferibilità ai principi di cui all'art. 97 cost.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 517 del 1993, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione solo il compito di predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il cui atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. Ne consegue l'inapplicabilità della normativa di cui alla legge n. 241 del 1990, che riguarda unicamente la materia dei procedimenti amministrativi il cui atto costitutivo ha natura autoritativa, e l'insussistenza di alcun obbligo motivazionale da parte del direttore generale, la cui scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede che consente di valutare l'atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, DPR 10/12/1997 num. 484 art. 8, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)