Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 30/05/1967 (Rv. 327669 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO - NORME D'EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MONTECATINI ARTICOLO VENTINOVE - DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART 29, LETTERA B N 7 - FINALITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO - NORME D'EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MONTECATINI ARTICOLO VENTINOVE - DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART 29, LETTERA B N 7 - FINALITA.*
La norma dell'art. 29, lett.B, n.7, del regolamento edilizio del comune di montecatini e intesa soltanto ad estendere fino a metri sei il distacco tra due costruzioni su fondi finitimi, e non gia ad imporre, per le costruzioni nuove od in ampliamento, la distanza di metri tre dal confine anche nell'ipotesi che l'area limitrofa sia inedificata o contenga costruzioni a distanza superiore ai tre metri dal confine. Conseguentemente, il voto della norma deve ritenersi pienamente adempiuto, allorquando, tra la nuova e le preesistenti costruzioni, interceda la distanza di sei metri, qualunque sia la distanza rispettiva dal confine.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)