diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1550 del 25/05/1973 (Rv. 364359 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO EDILIZIO DI MONTECATINI - NUOVE COSTRUZIONI ED INGRANDIMENTI DELLA ZONA B - DISTANZA DI SEI METRI TRA I FABBRICATI - DISTANZA DI METRI TRE DAL CONFINE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364359-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO EDILIZIO DI MONTECATINI - NUOVE COSTRUZIONI ED INGRANDIMENTI DELLA ZONA B - DISTANZA DI SEI METRI TRA I FABBRICATI - DISTANZA DI METRI TRE DAL CONFINE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*

La norma contenuta nei comma secondo e terzo dell'art 29, zona b, n 7, lettera F del regolamento edilizio del comune di montecatini terme pone, per le nuove costruzioni o per gli ingrandimenti nella detta zona, non soltanto la distanza minima di sei metri tra i fabbricati, ma altresi ed autonomamente il distacco obbligatorio di tre metri dal confine, con la conseguenza di rendere inoperante il principio di prevenzione. Si tratta infatti di norma che, come altre contenute nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori in materia di distanze, non soltanto tende ad evitare intercapedini nocive o dannose, secondo la ratio dell'art 873 cod civ, ma vuole altresi impedire il sacrificio dei vicini imposto dalla prevenzione e l'inconveniente che determinate zone cittadine siano interamente costruite, con danno non solo per i privati, ma anche per l'interesse pubblico. (V 1199/66, mass n 322402; contra 1199/67, mass n 327669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 871

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)