Sez. 3, Sentenza n. 767 del 27/03/1963 (Rv. 261039 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE - DI IMMOBILI O AZIENDE - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE EMESSO SENZA PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI - NULLITA ASSOLUTA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE - DI IMMOBILI O AZIENDE - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE EMESSO SENZA PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI - NULLITA ASSOLUTA.*
L'art 672 del cod proc civ, nel nuovo testo modificato con l'art 50 della legge 14 luglio 1950 n 581, richiedendo che siano 'sentite le partì prima di provvedere con ordinanza su un'istanza di sequestro giudiziario di immobili o di aziende, ha inteso, in considerazione dell'importanza dei beni che dovrebbero essere oggetto di sequestro e delle esigenze di tutela delle altre parti, che fosse assicurato fin dall'inizio il contraddittorio del giudizio. Nel detto caso, quindi, non vi e un procedimento a contraddittorio differito o posticipato, secondo la Forma dei procedimenti cautelativi in genere, ma vi e, invece, l'Obbligo di invitare le parti a comparire sin dalla fase davanti al Presidente ed a contraddire, se credono, alla pretesa. Da cio discende che il provvedimento di autorizzazione del sequestro giudiziario avente per oggetto immobili o aziende omesso senza aver convocato tutte le parti e affetto da nullita assoluta ed insanabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)